Cambia sesso dopo matrimonio. Incostituzionale l’annullamento

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che annulla le nozze se uno dei due coniugi cambia sesso.

Cambia sesso dopo matrimonio. Incostituzionale l’annullamento

Foto flickr W. Murphy. Alcuni diritti riservati

Bologna, 11 giu. – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che annulla le nozze se uno dei due coniugi cambia sesso.

Alla base il caso di una coppia di Bologna. Nel 2005 dopo dieci anni di fidanzamento Alessandro Bernaroli sposa sua moglie Alessandra. Nel 2009 il cambio di sesso: Alessandro diventa Alessandra, e comincia una lunga battaglia legale. Dopo aver vinto una prima causa in tribunale è arrivata la sconfitta in appello, poi il ricorso in Cassazione che ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla legittimità della norma che annulla il matrimonio in caso di cambio di sesso. Oggi la sentenza della Corte costituzionale. “E’ un passo avanti decisivo“, spiega Bernaroli al telefono. “E siccome la consulta è dichiarato incostituzionale la norma, per logica io capisco che è stato legittimato il mio matrimonio trans”.

In sostanza – afferma la Consulta nella sentenza depositata in serata – la legge n. 164 nel 1982, contenente norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, è incostituzionale perché, sciolto il matrimonio in conseguenza del cambiamento di sesso, non prevede la possibilità che intervenga un’altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta “che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”. Il pronunciamento va letto, riferisce l’agenzia Ansa, come un forte invito al legislatore a provvedere nella direzione delle unioni civili o dei pacs per regolare forme di convivenza al di fuori del matrimonio.

Il legislatore, chiede la Corte, deve introdurre “con la massima sollecitudine”, “una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza”.